Una segnalazione Centrale Rischi illegittima può bloccare l’accesso al credito, far revocare i finanziamenti e compromettere la reputazione economica di un privato o di un’impresa. Eppure accade, e spesso accade per colpa della banca, non del cliente. Essere iscritti nella Centrale Rischi della Banca d’Italia senza che ne esistano i presupposti è una delle situazioni più dannose che si possano subire.
Cos’è la segnalazione a sofferenza e quando è illegittima
La Centrale Rischi (CR) è una banca dati gestita dalla Banca d’Italia che raccoglie le informazioni sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario. Tra le categorie di segnalazione più gravi figura quella «a sofferenza», riservata ai soggetti che si trovano in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica, assimilabile all’insolvenza.
Il punto critico è proprio questo: la legge non consente alla banca di segnalare un cliente a sofferenza sulla base del solo inadempimento contrattuale. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026: una segnalazione Centrale Rischi illegittima è quella che non è preceduta da una valutazione complessiva e negativa della situazione patrimoniale del debitore. Un semplice ritardo nei pagamenti, una rata non versata o un debito contestato non bastano.
Il preavviso, un diritto che le banche spesso ignorano
Prima di segnalare un consumatore a sofferenza, la banca è obbligata a inviare un preavviso scritto. Lo prevedono l’art. 125, comma 3 del Testo Unico Bancario e la Circolare Banca d’Italia n. 139/1991. Quando il preavviso manca, o non è stato effettivamente ricevuto dal destinatario, la segnalazione può essere dichiarata illegittima.
Come cancellare una segnalazione Centrale Rischi illegittima
Chi scopre di essere stato segnalato illegittimamente ha a disposizione tre strumenti di tutela:
- il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione immediata;
- il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per l’accertamento e il risarcimento fino a 100.000 euro;
- l’azione risarcitoria ordinaria per il danno patrimoniale e non patrimoniale alla reputazione economica.
Anche i SIC privati: CRIF, Experian, CTC
Le stesse tutele si applicano, con alcune differenze procedurali, alle segnalazioni nei sistemi di informazioni creditizie (SIC) privati. In questi casi le regole sono disciplinate dal Codice di condotta europeo sui SIC e dal GDPR. Il diritto al preavviso si estende a tutte le persone fisiche, non solo ai consumatori in senso stretto.
Cosa fare subito
Il primo passo è richiedere una visura alla Centrale Rischi della Banca d’Italia tramite SPID o CNS. Una volta ottenuto il documento, è indispensabile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto bancario per valutare se esistono i presupposti per agire contro la segnalazione Centrale Rischi illegittima.
L’Avv. Valentina Greco offre assistenza legale specializzata in materia di segnalazioni illegittime nella Centrale Rischi e nei SIC privati, dalla verifica iniziale fino alla cancellazione d’urgenza e all’azione risarcitoria.
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