DDL 978: l’intimazione di pagamento dell’avvocato è vicina

ddl 978

Chi si occupa di recupero crediti lo sa bene: anche quando il credito è chiaro, documentato, non contestato da nessuno, bisogna comunque aspettare. Mesi, a volte. Il tribunale deve prima verificare tutto, anche le pratiche più semplici, e nel frattempo il creditore resta con i soldi bloccati e i costi che crescono. È in questo scenario che è spuntata la notizia del DDL 978, presentata da molti titoli online come “l’addio al decreto ingiuntivo”. Peccato che le cose siano un po’ più complicate di così. Cosa succederebbe con il DDL 978 Il disegno di legge, firmato dalla senatrice Erika Stefani, introduce nel codice di procedura civile una figura nuova: l’intimazione di pagamento dell’avvocato (art. 656-bis c.p.c.). In pratica, l’avvocato del creditore potrebbe notificare direttamente al debitore un atto che intima il pagamento, senza passare prima dal giudice. Se il debitore non facesse opposizione entro 40 giorni, quell’atto diventerebbe da solo titolo esecutivo, con lo stesso peso di un decreto ingiuntivo non opposto. Detta così sembra tutto molto efficiente. E in parte lo è. Ma è anche un cambio di equilibrio non da poco: una funzione che oggi è del giudice passerebbe nelle mani del legale di parte, e non a caso diverse associazioni di consumatori hanno già segnalato il rischio che i debitori meno informati possano trovarsi in difficoltà a reagire in tempo. Dove siamo con l’iter parlamentare (l’aggiornamento che conta davvero) Qui serve chiarezza, perché la maggior parte degli articoli online è già vecchia. Ecco cosa risulta oggi dai documenti del Senato: il DDL è stato presentato nella XIX Legislatura; la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il testo, con il sostegno pubblico di AIGA; il provvedimento aspetta ora il voto in Aula al Senato; solo dopo, se approvato, passerebbe alla Camera dei Deputati, che dovrebbe a sua volta votarlo. Quindi sì, ha superato un passaggio importante. Ma la strada non è finita, e il testo potrebbe ancora cambiare prima di diventare legge. Vantaggi promessi, ma anche limiti concreti Gli obiettivi della riforma restano quelli dichiarati fin dall’inizio: accorciare i tempi della giustizia civile; alleggerire i tribunali dai casi più semplici; far arrivare più in fretta il pagamento dei crediti documentati e non contestati; contenere i costi delle procedure monitorie. Non tutto però rientrerebbe in questa nuova procedura. Il testo, così come sta oggi, prevede paletti precisi: si applicherebbe solo entro i limiti di valore della competenza del giudice di pace; sono esclusi i crediti bancari e quelli derivanti dalla loro cessione; serve sempre una prova scritta del credito, secondo l’art. 634 c.p.c.; l’avvocato che emettesse un’intimazione senza averne i presupposti si esporrebbe a responsabilità civile e disciplinare (art. 656-ter c.p.c.). Quindi anche approvata, questa riforma non manderebbe in pensione il decreto ingiuntivo. Si affiancherebbe ad esso, e solo per una fascia specifica di crediti minori e pacifici. E adesso? Cosa cambia davvero per chi ha un credito da recuperare Se il DDL 978 arrivasse in fondo, molte prassi legate a onorari professionali, contributi condominiali o piccole fatture commerciali cambierebbero volto. Ma è un “se” che vale la pena tenere d’occhio, non su cui contare già oggi. Al momento il recupero giudiziale del credito continua a passare dagli strumenti già in vigore, decreto ingiuntivo in testa. E chi ha un credito fermo, o ha ricevuto una richiesta di pagamento che non sa come interpretare, farebbe bene a capire con chi ne ha esperienza quale sia la strada più solida da percorrere adesso, non tra sei mesi. L’Avv. Valentina Greco segue l’evoluzione di questa riforma da vicino, insieme alle altre novità che riguardano il recupero crediti, proprio per poter indicare ai propri assistiti la strategia giusta per il singolo caso: quella che funziona oggi, con gli strumenti disponibili oggi. Hai un credito da recuperare o hai ricevuto una richiesta di pagamento che non sai come gestire? Compila il form per una consulenza con lo Studio Legale Greco.

Cessione crediti in blocco: puoi fermare l’esecuzione forzata

cessione crediti in blocco

Hai ricevuto un atto di pignoramento da una società finanziaria che non conosci. Il tuo debito originario con la banca risulta ceduto, poi ceduto ancora, poi affidato a un fondo NPL che ora vuole pignorare casa tua. Ti chiedi se tutto questo sia legale. La risposta è: dipende. E spesso, grazie alla giurisprudenza più recente, ci sono margini concreti per opporti. Cos’è la cessione di crediti in blocco L’art. 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) consente alle banche di cedere in blocco intere categorie di crediti a soggetti specializzati nel recupero. La cessione non richiede il consenso del debitore e può avvenire mediante semplice pubblicazione di avviso in Gazzetta Ufficiale. Il problema nasce quando il credito passa attraverso più cessioni successive, rendendo la catena di titolarità complessa. La svolta della Cassazione: non basta la Gazzetta Ufficiale La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 601/2026 e numerose pronunce precedenti, ha stabilito un principio fermo: chi agisce in giudizio come cessionario deve dimostrare con certezza che il credito specifico azionato era ricompreso nella cessione in blocco. Non è sufficiente produrre l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Non basta il mero possesso dei documenti relativi al credito ceduto. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 25 maggio 2026, ha confermato questo orientamento anche con riferimento all’esecuzione forzata contro il terzo acquirente dell’immobile ipotecato. Quando puoi opporti all’esecuzione Se il cessionario non riesce a provare la titolarità del credito in modo completo e documentato, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. I motivi di opposizione più frequenti riguardano: la mancata prova della catena cessoria completa; l’assenza di documentazione che dimostri l’inclusione dello specifico credito; la mancata iscrizione del servicer negli albi di vigilanza previsti dal TUB. Cosa fare se hai ricevuto un atto esecutivo I tempi per reagire sono strettissimi: l’opposizione all’esecuzione deve essere proposta prima che il processo esecutivo si concluda. Ogni giorno di ritardo riduce le possibilità di tutela. Avv. Valentina Greco assiste i debitori ceduti nella verifica della catena cessoria, nella valutazione dei presupposti per l’opposizione e nella gestione del contenzioso bancario connesso alle esecuzioni immobiliari. Compila il form per una consulenza con lo Studio Legale Greco.  

Azione revocatoria: cosa fare quando il debitore ha ceduto tutto per non pagare

azione revocatoria

Hai un credito. Hai aspettato, sollecitato, atteso ancora. E nel frattempo, il tuo debitore ha venduto la casa, ceduto l’azienda, intestato i beni al coniuge o ai figli. Quando effettui la visura, scopri che non risulta più nulla a suo nome. La cronaca di questi giorni lo dimostra ancora una volta. Nell’inchiesta della Guardia di Finanza di Bergamo resa nota l’8 giugno 2026, una società bergamasca attiva dal 1995 sarebbe stata ceduta per soli 40.000 euro — una cifra ritenuta dagli inquirenti nettamente inferiore al valore reale — circa un anno prima della dichiarazione di fallimento. Un’operazione che, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe consentito di sottrarre patrimonio ai creditori, lasciandoli con un debitore formalmente “nullatenente”. Non è un caso isolato. In Italia, la dismissione fraudolenta del patrimonio da parte del debitore è una delle pratiche più frequenti e più difficili da contrastare — se non si agisce nei tempi e nei modi giusti. Perché i creditori si trovano con le mani legate Quando un debitore trasferisce i propri beni — immobili, quote societarie, liquidità — a terzi, il creditore si ritrova di fronte a un patrimonio svuotato su cui non può agire. Il debitore è diventato “nullatenente” sul piano formale, anche se ha incassato il corrispettivo delle vendite o ha semplicemente spostato i beni all’interno del nucleo familiare. Le conseguenze sono devastanti: il decreto ingiuntivo ottenuto non porta a nulla: non ci sono beni da pignorare il credito si prescrive mentre si aspetta che il debitore “riemerga” i danni si moltiplicano per professionisti, aziende e privati che avevano accordato fiducia o dilazioni Il punto critico è il tempo: più si aspetta, più le azioni diventano difficili. Lo strumento che la legge ti dà: l’azione revocatoria L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’art. 2901 del Codice Civile, consente al creditore di far dichiarare inefficaci — nei propri confronti — gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore in danno dei creditori. In pratica: anche se il debitore ha venduto la casa o ceduto l’azienda, il creditore può agire per recuperare il proprio credito su quei beni, come se la vendita non fosse mai avvenuta nei suoi confronti. L’atto non viene annullato erga omnes, ma diventa inefficace rispetto al creditore che agisce. Per agire con successo occorre dimostrare quattro elementi: l’esistenza del credito — anche se non ancora scaduto al momento dell’atto dispositivo il pregiudizio alle ragioni del creditore — il debitore ha reso più difficile o impossibile il recupero (eventus damni) la consapevolezza del debitore di arrecare danno ai creditori (consilium fraudis) nei casi di atti a titolo oneroso, anche la malafede del terzo acquirente (partecipatio fraudis), ovvero la sua consapevolezza del pregiudizio arrecato L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto dispositivo. Agire tempestivamente è quindi fondamentale. Tre casi concreti in cui si applica L’azione revocatoria non riguarda solo grandi imprese o vicende societarie complesse. Nella pratica quotidiana dello Studio Legale Greco, si presenta in situazioni molto più comuni: Il proprietario di immobile con inquilino moroso. L’inquilino accumula mesi di canoni non pagati. Quando il proprietario ottiene il decreto ingiuntivo e avvia il pignoramento, scopre che l’inquilino ha nel frattempo donato l’unico immobile di sua proprietà a un familiare. Con l’azione revocatoria è possibile aggredire quell’immobile, dimostrando che la donazione è avvenuta in consapevole danno del creditore. Il libero professionista o l’azienda con cliente moroso. Una società commissionaria non paga una fornitura. Prima che il fornitore riesca a ottenere un titolo esecutivo, la società cede le proprie quote o vende i macchinari sottocosto a una società collegata. Anche in questo caso, l’azione revocatoria permette di colpire il patrimonio trasferito, purché si dimostri la consapevolezza del danno. Il privato che ha prestato denaro non restituito. Un privato presta una somma a un amico o conoscente, documentata da una scrittura privata. Il debitore, anziché restituire, intesta la propria auto e i propri risparmi al coniuge. L’azione revocatoria consente di agire anche su quei beni, che formalmente non appartengono più al debitore. Cosa serve per agire: le prove necessarie Uno degli aspetti più delicati dell’azione revocatoria è la prova. Non è sufficiente dimostrare che il debitore ha alienato beni: occorre ricostruire il quadro complessivo che rivela l’intento fraudolento. Gli elementi probatori più rilevanti sono: la prossimità temporale tra l’atto dispositivo e la nascita o l’aggravamento del debito: se la vendita avviene pochi mesi prima o dopo l’inadempimento, è un forte indizio il prezzo vile o incongruo: una cessione a un corrispettivo nettamente inferiore al valore di mercato — come nel caso bergamasco — è uno dei segnali più evidenti di frode il rapporto tra le parti: la donazione o vendita a familiari, soci o persone vicine al debitore rafforza la presunzione di consapevolezza del danno la situazione patrimoniale residua: se dopo l’atto il debitore non ha più beni sufficienti a soddisfare il credito, il pregiudizio è dimostrato L’Avv. Valentina Greco assiste aziende, liberi professionisti e privati nel recupero crediti anche nei casi più complessi: dalla fase stragiudiziale all’azione giudiziale, inclusa ovviamente la raccolta delle prove necessarie per sostenere l’azione revocatoria quando il debitore ha tentato di mettere al sicuro i propri beni. Se hai un credito insoluto e temi che il tuo debitore stia smobilizzando il patrimonio, non perdere tempo. Compila il form per una consulenza con lo Studio Legale Greco su www.avvocatovalentinagreco.it.

Nuova legge recupero crediti 2025

Nuova legge recupero crediti 2025: cosa cambia per imprese e consumatori Il 2025 ha portato con sé importanti novità normative in materia di recupero crediti. Con la nuova legge in vigore da gennaio, cambia il modo in cui aziende e privati devono affrontare pignoramenti, rateizzazioni e riscossioni fiscali. Ecco cosa c’è da sapere per agire nel rispetto delle nuove regole. Le novità principali Tra i cambiamenti introdotti: Discarico automatico delle cartelle fiscali non riscosse entro 5 anni; Rateizzazione più flessibile fino a 120 rate mensili; Maggiore trasparenza nel processo di notifica e riscossione; Obbligo per le imprese di aggiornare i sistemi di gestione crediti. Cosa cambia per i debitori Chi ha debiti pregressi con l’Erario potrà: richiedere piani di rientro più sostenibili; beneficiare della cancellazione di cartelle prescritte; opporsi a riscossioni basate su notifiche incomplete o nulle. Imprese e professionisti: più regole, ma anche più strumenti Per le imprese creditrici, la nuova legge impone: maggiore attenzione ai processi di compliance e privacy; obbligo di documentare la legittimità del credito; uso di strumenti digitali certificati per comunicazioni e recupero. Conclusione La nuova normativa rappresenta un’opportunità per imprese e consumatori, ma anche un rischio per chi non è aggiornato. Se hai cartelle esattoriali da verificare o vuoi ottimizzare il recupero dei tuoi crediti, compila il form qui sotto e richiedi una consulenza con l’Avv. Valentina Greco, esperta in recupero crediti e diritto bancario.